Il presente atto
costituisce l’allegato A al Verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del
22 novembre 2000 e di esso fa parte integrante.
STATUTO
ART.1 - COSTITUZIONE‑ DENOMINAZIONE ‑ SEDE E' costituita con Sede in Varese, in via Sanvito, 82 c/o Sig.
Gianluca Torrente, l’ente non commerciale di tipo associativo, denominato le Vie dei Venti, ai fini e per gli
effetti dell’art. 5 del D.L. 4/12/1997,
n. 460, e nel rispetto degli articoli 36 e segg. del Codice Civile.
ART.2 -
FINALITA’ E ATTIVITA’ L'associazione culturale “Le Vie dei Venti" è apolitica, apartitica, non ha scopo di
lucro; è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel
rispetto delle reciproche libertà.
Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:
- promozione e
sviluppo della cultura del viaggio attraverso la conoscenza di ambienti e
popoli diversi per etnia, religione, arte, storie e tradizioni
- promozione di
attività ricreative, sociali, turistiche e scolastiche inerenti
all’approfondimento delle tematiche di cui sopra.
ART.3 -
SOCI Possono aderire all'Associazione tutti coloro che,
condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
La qualifica di socio è subordinata
all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da
parte del suo Presidente, Vicepresidente o persona con delega [con firma
singola), della domanda d’iscrizione all’Associazione.
L’accoglimento della domanda di iscrizione è
tacita e l’eventuale rigetto dev’essere comunicato per iscritto all'interessato
specificandone i motivi.
Tale provvedimento deve essere ratificato
dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva.
Sono previsti i seguenti
tipi di soci:
- fondatori
- ordinari
- onorari
Soci fondatori sono coloro che
hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Soci onorari sono quelle persone
alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati
dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del C.D. I soci onorari sono
esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti
degli altri tipi di soci.
Soci ordinari sono coloro che
condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei
tipi anzidetti.
ART.4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI I
soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed
iniziative dell'Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle
assemblee, votare direttamente, essere eletti alle cariche sociali e svolgere
il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere,
con preavviso scritto, dall'appartenenza all’Associazione.
I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare
e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le
quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.
Le prestazioni fornite dagli aderenti, sono
prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal
Consiglio Direttivo.
E’ prevista la possibilità per una minoranza
di soci di intrattenere con l’Associazione un rapporto di lavoro dipendente o
autonomo.
ART.5 - CAUSE DI RADIAZIONE DEI SOCI
Cause di radiazione dei soci sono le
seguenti:
- morosità
- indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti
che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- inattività
prolungata.
I provvedimenti di radiazione dei soci
vengono deliberati dal Consiglio direttivo (CD) e devono essere ratificati da parte della prima
Assemblea utile degli aderenti.
Contro il provvedimento di radiazione i soci
radiati possono presentare ricorso all'Assemblea ordinaria.
ART.6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente,
- il Collegio i Revisori dei Conti
(facoltativo);
Tutte le cariche sociali sono elettive.
Le designazioni devono essere ratificale alla
prima seduta utile degli associati.
Le cariche sociali sono prevalentemente
gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o
remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento
delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.
E’ prevista la possibilità per una minoranza
di soci di intrattenere con l’Associazione un rapporto di lavoro dipendente o
autonomo.
ART.7 - ASSEMBLEA L'Assemblea
è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta da Presidente che la
convoca almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario il
Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati,
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio
Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire
un giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie,
sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche
se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno
quindici giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno,
l'ora e sede della prima convocazione; l'ordine del giorno, l'elenco dei soci
radiati; un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci) nel
caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.
Il primo punto all'ordine del giorno deve
riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati, onde
permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con
il proprio voto, agli altri punti di discussione con conseguente variazione del
numero dei soci presenti, quindi del numero legale.
L'Assemblea può essere costituita in forma
ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea (ordinaria) sono
prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in
proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda
convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli
intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto.
L'Assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
- determinare la quota
associativa;
- discutere ed
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- definire il
programma generale annuale di attività;
- determinare il
numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri
del Consiglio Direttivo;
- nominare i
componenti del collegio dei Revisori dei conti;
- discutere ed
approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell'Associazione;
- decidere sulla
decadenza dei soci;
- discutere e decidere
sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea straordinaria
delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello
Statuto;
- scioglimento
dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.
Per le delibere
dell'Assemblea straordinaria si prevedono (art. 21, 2° e 3° comma c.c.)
particolari quorum costitutivi e deliberativi:
- per le modifiche
statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti
degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento
dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario
per la realizzazione del programma di attività.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove
membri nominati dall'Assemblea; dura in carica due anni ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto
di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea
Il Consiglio
Direttivo:
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione,
- elegge nel proprio seno il Presidente e il
Vicepresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il
funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- sottopone all'Assemblea il programma annuale di
attività;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo e li
sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci,
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza
adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza
da socio.
ART.9 - IL PRESIDENTE Il
Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione. Può adottare
provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CD. Il Presidente è
coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso d’impedimento. Il
Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
ART.10 - COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)
Il collegio dei Revisori dei Conti é organo
di controllo amministrativo - finanziario.
Esso è formato da tre membri nominati
dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità,
non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre
anni ed è rieleggibile.
Esso presenta ogni anno una relazione scritta
relativa al "bilancio" consuntivo.
ART.11 - ESERCIZIO SOCIALE ‑ BILANCIO
L'esercizio sociale decorre dal primo ottobre
al 30 settembre di ogni anno.
Il CD presenta annualmente, entro il 31
gennaio, all'Assemblea ordinaria la relazione nonché il rendiconto consuntivo
dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso.
Anche il collegio dei Revisori (facoltativo)
presenta annualmente all'Assemblea una propria relazione.
Il bilancio deve essere approvato
dall’Assemblea ordinaria.
ART.12 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate dell'Associazione sono costituite
da:
- contributi degli
aderenti;
- contributi di
privati;
- contributi dello
Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
- contributi di
organismi internazionali;
- donazioni e lasciti
testamentari;
- rimborsi derivanti
da convenzioni;
- entrate derivanti da
eventuali attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio
sociale potrà essere costituito da:
- beni immobili e
mobili;
- donazioni, lasciti o
successioni.
ART.13 - QUOTE ASSOCIATIVE
Il CD determina per ogni anno le quote associative
per lutti i soci.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso
di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di
proprietà dell'Associazione.
ART.14 - MODIFICHE STATUTARIE
Modifiche dello Statuto possono essere proposte
all'Assemblea dal CD.
Per le modifiche statutarie occorre la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
ART.15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione viene
deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio
dell’Associazione, dedotte le passività, non potrà essere ridistribuito tra i
soci e verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma.190 della legge
23/12/1996, n 622 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
ART.16 - LIBRI SOCIALI
Verranno tenuti
i seguenti libri sociali:
- Libro Soci;
- Libro verbale
dell'Assemblea dei soci;
- Libro verbale del
Consiglio Direttivo;
- Libro verbale del
Collegio dei Revisori dei conti (se previsto).
Ogni socio ha diritto a prendere visione di
tutti i libri sociali.
ART.17 - NORMA FINALE
Il presente Statuto dev’essere osservato come
atto fondamentale dell'Associazione.
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (l. r. n. 28/1996
e art. 5 D.L. 460/97) nonché alle norme del Codice
Civile.