Statuto



Il presente atto costituisce l’allegato A al Verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 22 novembre 2000 e di esso fa parte integrante.

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE‑ DENOMINAZIONE ‑ SEDE E' costituita con Sede in Varese, in via Sanvito, 82 c/o Sig. Gianluca Torrente, l’ente non commerciale di tipo associativo, denominato le Vie dei Venti, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.L.  4/12/1997, n. 460, e nel rispetto degli articoli 36 e segg. del Codice Civile.

ART.2 - FINALITA’ E ATTIVITA’ L'associazione culturale “Le Vie dei Venti" è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro; è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.

Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

  • promozione e sviluppo della cultura del viaggio attraverso la conoscenza di ambienti e popoli diversi per etnia, religione, arte, storie e tradizioni
  • promozione di attività ricreative, sociali, turistiche e scolastiche inerenti all’approfondimento delle tematiche di cui sopra.

ART.3 - SOCI Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente, Vicepresidente o persona con delega [con firma singola), della domanda d’iscrizione all’Associazione.

L’accoglimento della domanda di iscrizione è tacita e l’eventuale rigetto dev’essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

  • fondatori
  • ordinari
  • onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del C.D. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi anzidetti.

ART.4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente, essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all’Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti, sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.

E’ prevista la possibilità per una minoranza di soci di intrattenere con l’Associazione un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

ART.5 - CAUSE DI RADIAZIONE DEI SOCI

Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

  • morosità
  • indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
  • inattività prolungata.

I provvedimenti di radiazione dei soci vengono deliberati dal Consiglio direttivo (CD) e devono essere ratificati da parte della prima Assemblea utile degli aderenti.

Contro il provvedimento di radiazione i soci radiati possono presentare ricorso all'Assemblea ordinaria.

ART.6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente,
  4. il Collegio i Revisori dei Conti (facoltativo);

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Le designazioni devono essere ratificale alla prima seduta utile degli associati.

Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

E’ prevista la possibilità per una minoranza di soci di intrattenere con l’Associazione un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

ART.7 - ASSEMBLEA L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta da Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati,

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima convocazione; l'ordine del giorno, l'elenco dei soci radiati; un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.

Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati, onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti di discussione con conseguente variazione del numero dei soci presenti, quindi del numero legale.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea (ordinaria) sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario) ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • determinare la quota associativa;
  • discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definire il programma generale annuale di attività;
  • determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • nominare i componenti del collegio dei Revisori dei conti;
  • discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  • decidere sulla decadenza dei soci;
  • discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

  • modifica dello Statuto;
  • scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria si prevedono (art. 21, 2° e 3° comma c.c.) particolari quorum costitutivi e deliberativi:

  • per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri nominati dall'Assemblea; dura in carica due anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea

Il Consiglio Direttivo:

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
  • elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
  • propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
  • sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
  • redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • riceve le domande di adesione di nuovi soci,
  • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

ART.9 - IL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CD. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso d’impedimento. Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

ART.10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)

Il collegio dei Revisori dei Conti é organo di controllo amministrativo - finanziario.

Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso presenta ogni anno una relazione scritta relativa al "bilancio" consuntivo.

ART.11 - ESERCIZIO SOCIALE ‑ BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Il CD presenta annualmente, entro il 31 gennaio, all'Assemblea ordinaria la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Anche il collegio dei Revisori (facoltativo) presenta annualmente all'Assemblea una propria relazione.

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria.

ART.12 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

 

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

ART.13 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il CD determina per ogni anno le quote associative per lutti i soci.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART.14 - MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal CD.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, non potrà essere ridistribuito tra i soci e verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma.190 della legge 23/12/1996, n 622 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART.16 - LIBRI SOCIALI

Verranno tenuti i seguenti libri sociali:

  • Libro Soci;
  • Libro verbale dell'Assemblea dei soci;
  • Libro verbale del Consiglio Direttivo;
  • Libro verbale del Collegio dei Revisori dei conti (se previsto).

Ogni socio ha diritto a prendere visione di tutti i libri sociali.

ART.17 - NORMA FINALE

Il presente Statuto dev’essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (l. r. n. 28/1996 e art. 5 D.L. 460/97) nonché alle norme del Codice Civile.

 

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